La principale fonte normativa che delinea l’ordinamento degli Ordini e della Federazione nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), analogamente ad altre professioni sanitarie, è costituita dal DLgsCPS 13 settembre 1946, n.233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse" e dal relativo regolamento di esecuzione DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233".
L’ordinamento giuridico italiano prevede che la tenuta degli albi e l’accertamento del possesso dei requisiti per l’iscrizione agli albi siano affidati agli Ordini o Collegi professionali.
La FNOPO e gli Ordini delle ostetriche sono Enti pubblici non economici, la cui finalità è il perseguimento dell’interesse pubblico coordinato con l’interesse particolare della categoria professionale delle ostetriche.
Infatti, gli Ordini e la Federazione nel garantire ai cittadini il legittimo esercizio della professione dei professionisti iscritti all’albo, svolgendo, verso questi ultimi, funzioni di vigilanza deontologica e disciplinare, tutela le prerogative, l’indipendenza ed il decoro della professione ed assume il ruolo di rappresentanza della stessa a livello locale (Ordini provinciali/interprovinciali/regionali) e nazionale (Federazione).
Ciascun Ordine è diretto da un Consiglio direttivo eletto ogni quattro anni dall’Assemblea degli iscritti; ogni Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, ed un numero di Consiglieri variabile in rapporto al numero degli iscritti all’Ordine (da un minimo di tre ad un massimo di undici Consiglieri). Ulteriore organo dell’Ordine è il collegio dei revisori, composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
La FNOPO è diretta da un Comitato Centrale eletto ogni quattro anni dal Consiglio Nazionale composto dai Presidenti di tutti gli Ordini.
Il Comitato Centrale nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e undici Consiglieri. Ulteriore organo della Federazione è il collegio dei revisori, composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
Le attribuzioni e i compiti svolti dai Consigli direttivi degli Ordini e dal Comitato centrale della Federazione sono disciplinati dalle stesse disposizioni del DLgs.CPS 233/1946 così come modificato dalla Legge n.3 del 11.1.2018, e del DPR 221/1950.
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